ART. 1 – Denominazione e natura
1.1 La Fondazione denominata “Symbola – Fondazione per le qualità italiane – ETS” (di seguito, per brevità, la “Fondazione” o “Symbola”) è disciplinata dal presente Statuto ed opera ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito, il CTS).
1.2 La Fondazione utilizza, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, l’indicazione di “Ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS”. Tale indicazione è subordinata all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
ART. 2 – Scopo, finalità e attività
2.1 La Fondazione riconosce nella qualità un fattore distintivo e strategico per lo sviluppo del In tale prospettiva, promuove un modello fondato sull’integrazione tra innovazione, cultura, coesione, sostenibilità, bellezza, valorizzazione delle comunità e dei territori e dell’economia civile. Agisce in piena autonomia culturale, scientifica e programmatica, nel rispetto dei principi di pluralismo, indipendenza, trasparenza e responsabilità sociale. La Fondazione è ente senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2.2 Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione svolge in particolare le seguenti attività:
a) promozione di attività di ricerca e analisi delle trasformazioni economiche, sociali, culturali e territoriali, con particolare riguardo al ruolo della qualità nei processi di sviluppo;
b) individuazione, documentazione e valorizzazione di esperienze, pratiche e testimonianze di persone, imprese e territori che esprimano modelli di sviluppo fondati sulla qualità, e loro diffusione attraverso iniziative culturali, divulgative ed editoriali;
c) progettazione e realizzazione di percorsi di formazione e sviluppo delle competenze volti a rafforzare la capacità di organizzazioni, comunità e territori di generare qualità e valore sostenibile;
d) realizzazione di eventi, iniziative e piattaforme, anche digitali, dedicati alla circolazione della conoscenza e allo scambio di esperienze;
e) sviluppo di programmi e progetti per la valorizzazione dei sistemi territoriali e produttivi, favorendo l’emersione e il consolidamento di pratiche di qualità;
f) sostegno alla collaborazione tra soggetti pubblici e privati, istituzioni, imprese, enti del Terzo settore, cittadini e comunità, mediante la costruzione di reti e partenariati;
g) elaborazione di letture condivise dei fenomeni di sviluppo e loro traduzione in proposte operative, anche attraverso attività di advocacy istituzionale presso i decisori pubblici e le sedi competenti.
2.3 Le iniziative di cui al presente articolo sono svolte dalla Fondazione in via principale nell’ambito delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5 del CTS:
a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura (art. 5, comma 1, lett. i) CTS);
b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, h) CTS);
c) educazione, istruzione e formazione, anche di carattere professionalizzante, nonché attività culturali con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d) CTS).
2.4 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al comma 3, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e limiti definiti dall’art. 6 del CTS e relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione l’individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti.
2.5 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, secondo quanto disposto dall’art. 7 del CTS, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
ART. 3 – Il Patrimonio
3.1 La Fondazione assicura una gestione del patrimonio improntata a criteri di prudenza, sostenibilità e conservazione della capacità patrimoniale nel medio-lungo periodo. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
a) un fondo di dotazione pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00)
b) tutti i beni conferiti a titolo di dotazione dai suoi fondatori nell’atto di costituzione;
c) beni pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo;
d) elargizioni o contributi forniti da enti pubblici o privati e da persone fisiche;
e) eventuali donazioni o lasciti testamentari;
f) proventi delle attività statutariamente previste;
ART. 4 – Sede
4.1 La Fondazione ha sede in Roma.
4.2 Il Comitato dei Promotori delibera trasferimenti della sede e l’istituzione di ulteriori sedi sia in Italia che all’estero.
4.3 Il trasferimento dell’indirizzo della sede all’interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 5 – Organi
5.1 Sono organi della Fondazione:
a) il Comitato dei Promotori;
b) il Presidente;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) l’Amministratore;
e) il Segretario Generale;
f) l’Organo di Controllo;
g) il Comitato Scientifico;
h) il Forum
5.2 Salvo quanto previsto per l’Organo di Controllo, le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, fatta eccezione per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’esercizio del mandato, per la cui definizione si rinvia ad apposito Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 6 – Il Comitato dei Promotori
6.1 Il Comitato dei Promotori è l’organo permanente di indirizzo della Fondazione. Definisce gli indirizzi strategici generali, salvaguarda l’identità istituzionale e vigila sul perseguimento delle finalità I suoi componenti partecipano senza limiti di durata, salvo i casi di cessazione disciplinati dall’art. 6.2. Il Comitato è composto da personalità di riconosciuta autorevolezza provenienti dal mondo delle imprese, delle istituzioni, della cultura, della ricerca e dell’associazionismo, che condividono le finalità della Fondazione e ne promuovono i valori e le attività nell’ambito dei rispettivi contesti relazionali e professionali.
6.2 Sono membri del Comitato dei Promotori i soggetti indicati nell’atto costitutivo, nonché coloro che sono stati successivamente ammessi con delibera del Comitato medesimo. Il Comitato può essere ulteriormente integrato con nuovi componenti mediante deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei membri in carica, su proposta del Consiglio di Amministrazione. L’ammissione avviene sulla base di criteri di autorevolezza, indipendenza, competenza e coerenza con le finalità istituzionali della Fondazione.
La decadenza della carica avviene per:
a) dimissioni volontarie;
b) assenza, in proprio o per delega, a due adunanze consecutive senza giustificato motivo;
c) morte o sopravvenuta incapacità;
d) perdita dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza o sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’art. 26 del CTS;
e) revoca o destituzione per giusta causa ai sensi dell’art. 2383 3 del Codice civile.
6.3 Sono di competenza del Comitato dei Promotori:
a) la nomina del Presidente, del Segretario Generale, dell’Amministratore, del Presidente del Comitato Scientifico, del Presidente del Forum, dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
b) la nomina del Presidente dell’Organo di controllo e dei suoi componenti, nonché la determinazione del relativo compenso;
c) l’approvazione dell’indirizzo generale e programmatico dell’attività della Fondazione;
d) l’approvazione del programma annuale di attività, del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo della Fondazione, nei termini di cui all’art. 15.2, nonché del bilancio sociale nei casi in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi della normativa vigente;
e) la deliberazione sulle modifiche statutarie;
f) l’autorizzazione agli atti di straordinaria
6.4 Il Comitato dei Promotori è presieduto dal Presidente della Fondazione e, in caso di sua assenza o impedimento, la Presidenza è assunta dal Segretario Generale, il quale, ove non sia membro del Comitato, partecipa senza diritto di voto. In caso di assenza o impedimento anche del Segretario Generale, presiede il membro più anziano del Comitato.
6.5 Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria per l’approvazione del programma annuale di attività e dei bilanci preventivo e consuntivo. Si riunisce inoltre in sessione straordinaria ogniqualvolta il Presidente, o almeno dieci membri, ne facciano richiesta.
6.6 La convocazione è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica, inviata almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il termine di preavviso è ridotto a cinque giorni e la convocazione è trasmmessa mediante posta elettronica o altro mezzo idoneo a comprovare l’avvenuta ricezione e lettura. Le convocazioni devono indicare il luogo, l’ora e l’ordine del giorno della riunione.
6.7 Ciascun membro del Comitato dei Promotori ha diritto a un voto. È ammessa delega scritta esclusivamente a favore di altro membro del Comitato. Ciascun membro non può essere portatore di più di cinque deleghe. Il Comitato è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti; in seconda convocazione è validamente costituito qualunque sia il numero dei membri presenti e delibera a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Inoltre, delibera sulle modifiche dello Statuto con la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.
6.8 Le riunioni possono svolgersi anche mediante video o teleconferenza, purché sia possibile identificare i partecipanti e consentire loro di seguire la discussione e intervenire in tempo reale. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario Generale. Il Segretario Generale redige i verbali delle Qualora presieda ai sensi dell’art. 6.4, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, i verbali sono redatti dal soggetto designato dal Comitato medesimo.
ART. 7 – Il Presidente
7.1 Il Presidente è il garante dell’identità e della missione della Fondazione. Egli incarna l’unità di indirizzo della Fondazione e ne assicura la coerenza tra l’attività operativa e le finalità ideali sancite dal presente Il Presidente ha la rappresentanza legale generale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, ferme restando le procure conferite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto. È nominato dal Comitato dei Promotori, dura in carica cinque esercizi ed è rieleggibile.
7.2 Sono di competenza del Presidente:
a) la rappresentanza dell’immagine della Fondazione e la cura delle relazioni con autorità, istituzioni pubbliche e private, enti nazionali e internazionali, al fine di promuovere lo sviluppo di progetti e collaborazioni coerenti con l’oggetto sociale;
b) lo svolgimento di funzioni di advocacy e la promozione della cultura e dei valori della Fondazione presso i terzi;
c) la convocazione del Comitato dei Promotori e del Consiglio di Amministrazione;
d) la definizione, d’intesa con il Segretario Generale, delle priorità operative annuali coerenti con gli indirizzi strategici approvati dal Comitato dei Promotori.
7.3 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza degli organi dallo stesso presieduti illustrandone i contenuti e motivandone le ragioni alla riunione successiva.
ART. 8 – Il Consiglio di Amministrazione
8.1 Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di amministrazione e gestione degli indirizzi strategici della Fondazione. È composto da quattro membri di diritto e da un massimo di tre ulteriori membri nominati dal Comitato dei Promotori. Ne fanno parte di diritto: il Presidente, l’Amministratore, il Presidente del Comitato Scientifico e il Presidente del Forum.
8.2 Il Consiglio è in carica per cinque esercizi sociali. Gli amministratori sono rieleggibili. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di uno dei membri non di diritto, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un sostituto, che resta in carica fino alla successiva riunione del Comitato dei Promotori ai sensi dell’art. 6.3. La cessazione della carica può avvenire per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) morte o sopravvenuta incapacità;
d) perdita dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza o sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’art. 26 del CTS;
e) revoca o destituzione per giusta causa ai sensi dell’art. 2383 3 del Codice civile.
8.3 Sono di competenza del Consiglio:
a) la predisposizione dell’indirizzo generale e programmatico della Fondazione, da sottoporre all’approvazione del Comitato dei Promotori;
b) l’amministrazione del patrimonio e delle risorse della Fondazione;
c) la deliberazione sui contributi specifici dei componenti del Forum per la realizzazione congiunta di attività di interesse generale;
d) l’approvazione dei regolamenti interni;
e) la predisposizione, su proposta dell’Amministratore, del programma annuale di attività, del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e, ove previsto, del bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione del Comitato dei Promotori;
f) la deliberazione sull’ammissione dei componenti del Forum;
g) la nomina dei componenti del Comitato Scientifico ed eventualmente di uno o più Vicepresidenti dello stesso;
h) la determinazione annuale dell’importo dei contributi di partecipazione al Forum;
i) la nomina del Direttore e la determinazione di funzioni, poteri, durata dell’incarico, compenso, nel rispetto degli indirizzi della Fondazione e delle competenze degli organi statutari.
Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni attribuitegli dal presente articolo in autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi strategici approvati dal Comitato dei Promotori. Il Comitato dei Promotori non può sostituirsi al Consiglio nell’esercizio delle competenze gestionali e operative, salvo quanto espressamente previsto dal presente Statuto.
8.4 Il Consiglio può conferire all’Amministratore, con apposita deliberazione, procure generali per categorie di atti o procure speciali per singoli atti o affari determinati, anche di carattere continuativo, relative alla gestione economica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa, contrattuale, fiscale, contabile e lavoristica della Fondazione.
La procura può attribuire all’Amministratore la rappresentanza sostanziale e processuale della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio, con poteri di firma singola per il compimento di ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione rientrante nelle materie delegate, nei limiti e secondo le modalità stabilite nella deliberazione di conferimento, salvo quanto inderogabilmente riservato dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri organi.
Le procure sono revocabili in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione.
8.5 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente e comunque almeno due volte l’anno. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria per la predisposizione del bilancio consuntivo, da effettuarsi entro il 31 marzo, e del bilancio preventivo, da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, ai fini della successiva approvazione da parte del Comitato dei Promotori nei termini di cui all’art.15.2. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale e il Direttore.
8.6 La convocazione è effettuata dal Presidente mediante avviso di convocazione, anche a mezzo posta elettronica, inviata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il termine di preavviso è ridotto a tre giorni, con avviso di convocazione a mezzo posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell’avvenuta ricezione e lettura. Le convocazioni devono riportare indicazione del luogo, dell’ora e dell’ordine del giorno.
8.7 Le riunioni possono svolgersi, in tutto o in parte, mediante sistemi di audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione e intervenire in tempo reale. Verificandosi tali condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario Generale. Quest’ultimo redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, i verbali sono redatti dal soggetto designato dal Consiglio medesimo.
8.8 È ammesso il voto per corrispondenza, purché previsto nell’avviso di
La procedura deve garantire il diritto di ciascun amministratore a una completa informazione e alla partecipazione al procedimento deliberativo, nonché l’approvazione della deliberazione mediante sottoscrizione del medesimo testo.
8.9 Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Fondazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti, esclusi gli In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
Art. 9 – L’Amministratore
9.1 L’Amministratore cura la gestione operativa, amministrativa, economica, finanziaria e organizzativa della Fondazione, secondo gli indirizzi strategici e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. È nominato dal Comitato dei Promotori, dura in carica cinque esercizi ed è L’Amministratore esercita poteri di gestione, firma e rappresentanza della Fondazione esclusivamente nei limiti delle deleghe, procure o incarichi conferiti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto.
9.2 L’Amministratore riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione economica e finanziaria e segnala tempestivamente al Presidente qualsiasi situazione che possa incidere sull’equilibrio patrimoniale della Fondazione.
ART. 10 – Il Segretario Generale
10.1 Il Segretario Generale cura l’attuazione degli indirizzi politico-culturali e programmatici della Fondazione formulati dagli organi statutari ed in particolar modo dal Presidente. È nominato dal Comitato dei Promotori, dura in carica cinque esercizi ed è rieleggibile.
10.2 Al Segretario Generale è demandato il coordinamento delle attività istituzionali della Fondazione sulla base delle indicazioni economico-finanziarie definite dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 11 – L’Organo di Controllo
11.1 L’Organo di Controllo è organo collegiale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Comitato dei Promotori, che ne designa altresì il Presidente tra i componenti I componenti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Le cause di ineleggibilità e decadenza sono quelle disciplinate dall’art. 2399 del Codice civile.
11.2 L’Organo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto Vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato dei Promotori e del Consiglio di Amministrazione. L’Organo può vigilare anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora sia adottato il relativo modello organizzativo.
11.3 L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee I suoi componenti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
11.4 Quando obbligatorio ai sensi dell’art. 31 del CTS, o laddove ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione nomina, altresì, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Tale incarico può essere affidato all’Organo di Controllo, a condizione che tutti i suoi componenti siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali. In caso contrario, il Consiglio di Amministrazione affida l’incarico ad uno o più revisori legali iscritti nel medesimo registro, ovvero ad una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro.
ART. 12 – Il Comitato Scientifico
12.1 Il Comitato Scientifico è organo della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per la medesima durata di quest’ultimo. I suoi componenti sono individuati anche tra soggetti esterni alla Fondazione e sono rieleggibili senza limitazioni.
12.2 Il Comitato Scientifico esercita funzioni consultive e formula pareri e raccomandazioni in ordine agli indirizzi culturali, ai programmi di ricerca e ai principali documenti strategici della Fondazione. Il Presidente del Comitato Scientifico assicura il raccordo tra le attività del Comitato e gli altri organi della Fondazione. Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dal Comitato dei Promotori, dura in carica per la stessa durata del Comitato scientifico. In caso di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente del Comitato Scientifico. Ove tale figura non sia stata nominata dal Consiglio di Amministrazione le funzioni sono esercitate dal suo membro più anziano.
12.3 Il Comitato Scientifico si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l’anno su convocazione con firma congiunta del suo Presidente e del Presidente della Fondazione. La seduta è validamente costituita qualunque sia il numero dei componenti intervenuti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.
ART. 13 – Il Forum
13.1 Il Forum è organo della Fondazione, ne fanno parte organizzazioni che rappresentano, nei rispettivi ambiti di attività, modelli e pratiche di qualità coerenti con i valori della Fondazione e che ne condividono le finalità istituzionali, scegliendo di sostenerne concretamente l’attività. Il Forum costituisce uno spazio stabile di confronto, collaborazione e progettualità comune tra soggetti che riconoscono nella qualità un fattore distintivo e generativo per lo sviluppo del Paese.
13.2 Sono componenti del Forum le organizzazioni di qualsiasi natura che possiedono i requisiti di cui al comma 13.1 e che sono ammesse dal Consiglio di Amministrazione. I componenti del Forum sono articolati nelle seguenti categorie:
a) componenti ordinari: soggetti che contribuiscono al sostegno della Fondazione mediante il versamento di un contributo di partecipazione annuale, riferito all’anno in corso, il cui valore è determinato dal Consiglio di Amministrazione, anche in relazione alla tipologia e alla classe di appartenenza, resta ferma la facoltà di effettuare versamenti di importo superiore;
b) componenti sostenitori: soggetti che contribuiscono al sostegno della Fondazione mediante il versamento di un contributo una tantum nell’anno della loro adesione, il cui valore minimo è determinato dal Consiglio di Amministrazione. A decorrere dal secondo anno di adesione, il componente sostenitore versa un contributo di partecipazione annuale, il cui valore è determinato dal Consiglio di Amministrazione anche in relazione alla tipologia e alla classe di Resta ferma la facoltà di effettuare versamenti di importo superiore.
13.3 Il Forum svolge funzioni consultive e In tale ambito:
a) esprime pareri e formula proposte sulle tematiche di interesse della Fondazione, anche su richiesta degli organi statutari;
b) favorisce il confronto e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati sui temi coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione;
c) promuove la condivisione di esperienze, buone pratiche e progettualità nell’ambito della missione della Fondazione.
13.4 Il Forum è presieduto dal Presidente del Forum, che promuove il raccordo tra le attività del Forum e gli organi della Fondazione e ne riferisce periodicamente al Presidente della Il Presidente del Forum è nominato dal Comitato dei Promotori, dura in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.
13.5 Il Forum si riunisce in sessione ordinaria in presenza e/o mediante sistemi di audio o videoconferenza, almeno una volta l’anno, su convocazione in firma congiunta del suo Presidente e del Presidente della Fondazione, effettuata mediante comunicazione scritta inviata ai componenti almeno quindici giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione indica l’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora della riunione.
13.6 Tutti i componenti del Forum hanno diritto:
a) alla partecipazione alle attività promosse dalla Fondazione;
b) alla ricezione della documentazione, degli studi e dei materiali informativi prodotti nell’ambito delle attività istituzionali;
c) alla formulazione di proposte e osservazioni sulle tematiche di interesse della Fondazione, anche al di fuori delle sessioni formali del Forum.
13.7 Il diritto di recesso da componente del Forum va esercitato e comunicato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo Posta Elettronica Certificata, entro e non oltre il 31 luglio ed ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
13.8 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’esclusione di un componente del Forum nei casi di comportamenti gravemente lesivi degli interessi o dell’immagine della Fondazione, ovvero di sopravvenuta incompatibilità con le finalità istituzionali.
ART. 14 – Assenza di scopo di lucro
14.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, del patrimonio della Fondazione, comprensivo di utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve di qualsiasi genere, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
14.2 Le risorse della Fondazione sono integralmente destinate allo svolgimento delle attività statutarie e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 15 – Esercizio finanziario e di bilancio
15.1 L’esercizio della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
15.2 Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo relativo all’esercizio precedente entro il 31 marzo e il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno, sottoponendoli all’approvazione del Comitato dei Promotori rispettivamente entro il 30 aprile e il 31 dicembre. Nei casi previsti dalla legge, la Fondazione redige il bilancio sociale nel rispetto della normativa vigente.
ART. 16 – Durata, scioglimento e devoluzione del patrimonio
16.1 La durata della Fondazione è a tempo
16.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera lo scioglimento della Fondazione quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e per le altre cause di cui all’art. 27 del Codice civile.
16.3 In caso di estinzione o scioglimento, il residuo patrimonio della Fondazione è devoluto ad altro Ente del Terzo settore sulla base della determinazione del Consiglio di Amministrazione, dopo aver acquisito preventivamente il parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo
ART. 17 – Controversie
17.1 In caso di controversia tra Fondazione, amministratori o altri organi, la competenza sarà devoluta a un arbitro amichevole compositore scelto dalle parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza della parte più diligente, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura.
ART. 18 – Norma di rinvio
18.1 Per quanto non espressamente previsto dall’Atto costitutivo della Fondazione e dal presente Statuto, si intendono richiamate integralmente le disposizioni del CTS e del Codice civile.







