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ART. 1 – Denominazione e finalità 
È costituita una Fondazione denominata “Symbola – Fondazione per le qualità italiane” (per brevità “Symbola” o la “Fondazione”).
La Fondazione non ha fine di lucro.

ART. 2 – Scopo
Symbola promuove la soft economy, un’idea dello sviluppo nel segno della qualità, della sostenibilità, della responsabilità sociale e ambientale; un’economia green e circolare, innovativa e creativa, in grado di coniugare competitività e coesione sociale. Una visione rivolta al futuro che affonda le sue radici nella tradizione italiana di un’economia civile capace di produrre bellezza, ricchezza e benessere a partire dalle persone, dalle comunità e dai territori. Symbola riunisce personalità̀ e soggetti, saperi e competenze del mondo economico, imprenditoriale e della ricerca, della cittadinanza attiva, delle realtà̀ territoriali ed istituzionali. Promuove l’analisi e la rappresentazione delle qualità italiane con tutti gli strumenti utili al raggiungimento della sua missione. Per la realizzazione dei suoi fini collabora con istituzioni, enti di ricerca, imprese, associazioni pubbliche e private.

ART. 3 – Il Patrimonio
Il Patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni conferiti a titolo di dotazione dai suoi fondatori nell’atto di costituzione, dai beni pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi forniti da enti e da privati.

ART. 4 – Sede
La Fondazione ha sede in Roma, Via Lazio 20/C, piano II int.4.
Il Comitato dei Promotori potrà deliberare trasferimenti della sede e l’istituzione di ulteriori sedi sia in Italia che all’estero.

ART. 5 – Organi Sociali
Sono organi della Fondazione:

Il Comitato dei Promotori
Il Presidente
Il Segretario generale
L’ Amministratore
Il Presidente del Comitato scientifico
Il Presidente del Forum
Il Consiglio di Amministrazione
Il Collegio dei Revisori

ART. 6 – Il Comitato Promotori
Il Comitato dei Promotori dura in carica a vita.
Il membro che non partecipa, in proprio o per delega, a due adunanze consecutive del Comitato dei Promotori, decade dalla carica.
I membri sono nominati inizialmente in sede di atto costitutivo e, successivamente con deliberazione presa a maggioranza assoluta dal medesimo Comitato dei Promotori.
Il Comitato dei Promotori è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato dei Promotori si riunisce in sessione ordinaria per l’approvazione del programma annuale e dei bilanci preventivo e consuntivo e in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente, o almeno cinque membri dello stesso Comitato, ne facciano richiesta.
Ciascun membro del Comitato dei Promotori ha diritto ad un voto.
È ammesso il voto per delega, purché in forma scritta. Ciascun delegato potrà esprimere non più cinque voti. Il Comitato dei Promotori è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti; in seconda convocazione il Comitato dei Promotori è costituito qualsiasi sia il numero dei membri presenti e delibera a maggioranza dei votanti, escluso dal computo gli astenuti. Il comitato dei Promotori delibera sulle seguenti materie:

  • nomina del Presidente, del Segretario generale, dell’Amministratore, del Presidente del Comitato Scientifico, del Presidente del Forum, del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio dei revisori e del suo Presidente;
  • approvazione del programma annuale di attività e del bilancio preventivo e consuntivo;
  • determinazione anno per anno dell’importo delle quote di partecipazione al Forum e delle quote annuali dei “componenti ordinari” e dei “componenti sostenitori”;
  • determinazione dei contributi specifici dei componenti per particolari servizi forniti ad essi dalla Fondazione;
  • determinazione delle indennità di tutti gli organi statutari;
  • deliberazione in merito agli atti di straordinaria amministrazione.

Inoltre delibera sulle modifiche dello Statuto con la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.
Il Comitato dei Promotori è convocato dal Presidente mediante comunicazione in forma scritta inviata almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di urgenza può essere convocato per telegramma, per fax con conferma di ricevimento, per e-mail con conferma di lettura cinque giorni prima della riunione.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato dei Promotori si tengano per video o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l’adunanza del Comitato dei Promotori si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione. La comunicazione deve contenere l’elenco delle materie da trattare. Il Comitato dei Promotori è presieduto dal Presidente e in caso di impedimento di quest’ultimo, dal soggetto designato dal Comitato stesso.
Il Segretario generale redige i verbali delle riunioni del Comitato dei Promotori.

ART. 7 – Il Presidente
Il Presidente è nominato per cinque esercizi sociali. Il suo mandato è rinnovabile. Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione, presiede il Comitato dei Promotori ed il Consiglio di Amministrazione e cura l’esecuzione delle rispettive deliberazioni. Convoca il Comitato dei Promotori ed il Consiglio di Amministrazione.
In caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza degli organi dallo stesso presieduti illustrandone i contenuti e motivandone le ragioni alla riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Segretario generale che ne esercita le funzioni con esclusione dei poteri esercitabili in via d’urgenza.
Il Presidente può conferire, anche a terzi, procure ad negotia e/o alle liti.
È compito del Presidente vigilare sul rispetto e sull’osservanza delle regole contenute nello Statuto nonché curare l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato dei promotori e del Consiglio di Amministrazione.

ART. 8 – Il Consiglio di Amministrazione
La Fondazione ha un Consiglio di Amministrazione composto, secondo la deliberazione del Comitato dei Promotori, da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri. Fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione il Presidente, il Segretario Generale, l’Amministratore, Il Presidente del Comitato scientifico e il Presidente del Forum.
Il Consiglio di Amministrazione è nominato per cinque esercizi sociali. Gli amministratori sono rinnovabili. In caso di cessazione dall’incarico di uno dei membri viene reintegrato dal Consiglio di Amministrazione.
I membri in tal modo nominati durano in carica fino alla prossima riunione del Comitato dei promotori, che procederà alla loro sostituzione.
Il Consiglio di Amministrazione:

  • individua e sottopone all’approvazione del Comitato dei Promotori l’indirizzo generale e programmatico dell’attività della Fondazione;
  • assume tutte le iniziative gestorie della Fondazione;
  • redige, su proposta dell’Amministratore, i programmi di attività e bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre a delibera del Comitato dei Promotori.

Il Segretario generale redige verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene utile e comunque almeno due volte l’anno per la redazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo e del bilancio preventivo entro il 30 novembre. Il Consiglio di Amministrazione è convocato a cura del Presidente mediante comunicazione in forma scritta inviata almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza può essere convocato per telegramma, per fax con conferma di ricevimento, per e-mail con conferma di lettura, tre giorni prima della riunione. La comunicazione deve contenere l’elenco delle materie da trattare.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.
È ammesso altresì il voto per corrispondenza purché acconsentito nell’avviso di convocazione; possono votare per corrispondenza gli amministratori che ne abbiano fatto richiesta scritta (da conservarsi agli atti sociali). La procedura non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione, nonché l’approvazione della delibera mediante sottoscrizione del medesimo testo di decisione.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e in caso di impedimento di quest’ultimo, dal soggetto designato dal Consiglio stesso.
Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti, esclusi gli astenuti. Nel caso di parità di voti quello di chi presiede è preponderante.

ART. 9 – Il Segretario Generale
Il Segretario generale ha la responsabilità nella elaborazione e nell’attuazione degli indirizzi politico- culturali della Fondazione formulati dagli organi statutari ed in particolar modo dal Presidente.
Al Segretario Generale è altresì demandato lo svolgimento dell’attività ordinaria sulla base delle indicazioni economico finanziarie definite dall’amministratore. In caso di delega o impedimento surroga l’Amministratore nelle sue competenze.

ART. 10 – L’Amministratore
L’Amministratore svolge le attività di gestione economico e finanziaria della Fondazione e, a tal fine, ha la rappresentanza legale della Fondazione.
All’Amministratore sono conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione ad eccezione di quelli non delegabili per legge o per statuto.

ART. 11 – Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni. Il Collegio opera secondo le normative che regolano il collegio sindacale delle società per azioni, integralmente applicate.

ART. 12 – Il Comitato Scientifico
Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche la durata dell’incarico. I suoi membri possono essere terzi estranei e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti.
Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente. Propone al Consiglio di Amministrazione linee di politica culturale e scientifica e iniziative meritevoli di essere attuate da parte della Fondazione.
Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano se nominato, che ne coordina l’attività.
Il Comitato scientifico è validamente costituito qualsiasi sia il numero dei membri presenti e delibera a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voti quello di chi presiede è preponderante.

ART. 13 – Il Forum
Il Forum è costituito da tutti quei soggetti (persone fisiche, persone giuridiche ed enti in genere) che vorranno contribuire al conseguimento degli scopi dalla Fondazione, e segnatamente:
• i componenti “ordinari”, cioè contribuiranno a fondo perduto alla dotazione di risorse della Fondazione attraverso la quota annuale determinata dal Comitato dei Promotori. Il diritto di recesso da componente “ordinario” del Forum va esercitato e comunicato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il mese di Luglio ed ha effetto a partire dal I gennaio dell’anno successivo;
• i componenti “sostenitori”, cioè coloro che forniranno alla Fondazione oblazioni e apporti a fondo perduto di rilevante ammontare o importanza secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. I componenti “sostenitori” contribuiranno, inoltre, a fondo perduto alla dotazione di risorse della Fondazione anche attraverso una quota annuale determinata con le stesse modalità e con le stesse caratteristiche di recesso di quella dei soci “ordinari”.
Il Forum è il luogo di scambio di esperienze istituzionali, pubbliche e private, per contribuire alla definizione delle strategie della Fondazione, finalizzate al sostegno, valorizzazione e promozione delle qualità italiane.
Il Forum si riunisce almeno un volta l’anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri.
Il Forum propone al Presidente le istanze che emergono dal territorio per organizzare le azioni a sostegno. Tutti i componenti del Forum, a prescindere dalla contribuzione avranno diritto di ricevere le ricerche, gli studi, i documenti per partecipare alle occasioni di incontro fornite dalla Fondazione.

ART. 14 – Esclusione di scopo di lucro
È fatto divieto alla Fondazione di distribuire ai fondatori o ai componenti dei propri organi, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di qualsiasi genere. Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 15 – Esercizio finanziario e di bilancio
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio preventivo e quello consuntivo della Fondazione sottoponendolo all’approvazione del Comitato dei Promotori rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 30 aprile. Nella redazione del bilancio sia preventivo che consuntivo dovrà osservare la normativa in materia.

ART. 16 – Durata e scioglimento
La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.
In caso di scioglimento verranno nominati uno o più liquidatori che provvederanno, sotto la vigilanza delle competenti autorità, alle operazioni di liquidazione. L’attivo verrà utilizzato ai sensi dell’ art. 31 codice civile.

ART. 17 – Controversie
In caso di controversia tra Fondazione ed amministratori o altri organi, la competenza sarà devoluta ad un arbitro amichevole compositore scelto dalle parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza della parte più diligente, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura.

ART. 18 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dall’Atto costitutivo della Fondazione e dal presente Statuto, si intendono richiamate integralmente le disposizioni del codice civile in tema di fondazione, nonché le norme anche fiscali delle leggi nazionali e comunitarie in materia.

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